Imposta comunale di soggiorno (local Tax)

L’imposta comunale di soggiorno (denominata anche „Ortstaxe“ o „Localtax“) è dovuta a partire dal 1 gennaio 2014 per persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive della Provincia di Bolzano.

Con decorrenza dal 01.01.2024 l’imposta comunale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento come segue (delibera consiliare n. 39 del 31.10.2023):

a) euro 2,90 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle; 

b) euro 2,40 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle; 

c) euro 1,90 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9. 

L’imposta comunale di soggiorno viene riscossa dalle strutture ricettive, senza arrotondamento, al momento della partenza del pernottante; non è soggetta ad IVA e deve essere indicata separatamente sulla fattura.

Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese gli esercizi ricettivi devono comunicare al Comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente indicandoli nel TIC-Weg (pernottamenti ASTAT meno le esenzioni). L’accesso al programma TIC-Weg è gratuito e il codice d’accesso può essere richiesto all’associazione turistica locale.

L’imposta incassata per una mensilità deve essere quindi versata al comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Qualora la scadenza dovesse corrispondere con una festività viene spostata al primo giorno successivo non festivo.

Si ricorda che i versamenti effettuati in ritardo, anche qualora l’importo fosse corretto, sono sanzionabili ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.P. n. 9/2012 (dal 5% al 30%).

ATTENZIONE: a decorrere dal 2018 tutti gli esercizi dovranno riversare MENSILMENTE le imposte di soggiorno incassate, anche nel caso in cui l’importo da versare al Comune sia inferiore ad Euro 200,00.

Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo Regolamento (Delibera consiliare N. 38 del 31.10.2023)

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